Parere sul nuovo TUSMAR
C’è un giudice a Berlino. Anzi, a Roma. Anche se solo nell’esplicazione delle proprie attribuzioni consultive e non giurisdizionali. Il Consiglio di Stato ha infatti reso il parere sul nuovo TUSMAR (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici). Condivise molte delle critiche che avevamo ospitato su queste pagine, evidentemente oggettive. Tra le più importanti: il rischio degli spegnimenti degli impianti FM incompatibili con le emissioni estere. Netto il Consiglio di Stato: “Possibili ricadute negative, anche economiche, sulla concorrenza, con particolare riguardo alla radiofonia soprattutto locale e alle imprese italiane, spesso di piccole e medie dimensioni, che operano in questo settore, che vedrebbero sacrificata la loro attività in ragione della tutela, ritenuta prevalente, dell’interesse dei paesi radio-elettricamente confinanti”.
Con il parere n. 1582/2021, pubblicato ieri, la Sezione Atti Normativi del Consiglio di Stato si è pronunciata sullo schema di decreto legislativo contenente le modifiche al TUSMAR in attuazione della Direttiva UE 2018/1808. Qui il documento integrale.
Condivisibile remissione ad Agcom
Condivisa la scelta di rimettere gran parte della disciplina attuativa all’Autorità di regolazione di settore, l’AGCOM, raccomandando l’avvio di una prassi di leale collaborazione, come già avvenuto con l’ANAC per il codice appalti.
Migliorare concorrenza
Il parere del Consiglio di Stato suggerisce al legislatore miglioramenti in relazione al rapporto con la disciplina regionale e ai richiami al principio di concorrenza.
Precisare meglio ragioni di ampliamento ambito locale radiofonico
Con riguardo alla nuova delimitazione dell’ambito locale radiofonico (raddoppio – con effetti di impatto regolatorio rilevanti – dell’attuale soglia di copertura dal 25 al 50 per cento) la Sezione rileva come tale previsione non risulti espressamente sorretta da uno specifico criterio di delega né da disposizioni della direttiva.
Troppo generica tutela dignità umana
Troppo generiche sono state giudicate le prescrizioni dirette ai fornitori di servizi in ordine al “rispetto della dignità umana” e “dei principi e dei diritti” di cui alla legge n. 633 del 1941. La Sezione, in proposito, pone l’accento sulla tutela delle persone diversamente abili.
Bene risoluzione stragiudiziale controversie tra utenti e FSMA/piattaforme
Positivo il giudizio sulle procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e tra utenti e fornitori di piattaforme. La Sezione chiede al Governo di valutare la possibilità di introdurre adeguati strumenti di monitoraggio al fine di poter progressivamente affinare i rimedi e adattarli alle esigenze emerse dalla prassi applicativa.
Misure contenimento livello sonoro nelle pubblicità non attuate
Il Consiglio di Stato segnala poi che non risulta attuato il criterio di delega secondo il quale occorre “prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali”. La Sezione riconosce sul punto che il Governo può discrezionalmente decidere di non esercitare, per taluni punti o riguardo a determinati criteri direttivi, la delega conferita dal Parlamento, ma ricorda che quest’ultimo aveva espressamente chiesto di arginare la diffusa tendenza degli operatori del settore di trasmettere i messaggi pubblicitari con un volume sonoro decisamente più alto rispetto a quello della trasmissione o del programma nei quali il messaggio è inserito, formulando a tal fine un apposito criterio direttivo molto chiaro, puntuale e specifico.
Razionalizzazione frequenze FM rischia di penalizzare comparto radiofonico….
Quanto alla progressiva razionalizzazione dell’uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica in particolare al fine di eliminare o minimizzare situazioni interferenziali con i paesi radio-elettricamente confinanti (nelle more dell’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica) la Sezione richiama l’attenzione del Governo sulle possibili ricadute negative, anche economiche, sulla concorrenza.
…soprattutto locale
con particolare riguardo alla radiofonia soprattutto locale e alle imprese italiane, spesso di piccole e medie dimensioni, che operano in questo settore, che vedrebbero sacrificata la loro attività in ragione della tutela, ritenuta prevalente, dell’interesse dei paesi radio-elettricamente confinanti.
FSMA e produzione di opere europee
Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro, il parere ricorda che, ai sensi della direttiva, si può ad essi chiedere di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee con contributi proporzionati e non discriminatori. Sul punto, il parere osserva che devono tuttavia essere precisati i casi in cui le prescrizioni non si applicano ai fornitori di servizi di media aventi sede in altri Stati membri (ad es., perché aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità). Il Consiglio di Stato ritiene che vadano poi coordinate le disposizioni in modo da chiarire che, tra le opere europee, una sotto quota di investimento sia riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
Mediaset
Il parere condivide l’impostazione della nuova disciplina a tutela del pluralismo delle fonti di informazione, che fornisce attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-719/18), Vivendi SA contro AGCOM e nei confronti di Mediaset s.p.a. Il Consiglio di Stato auspica, tuttavia, una riconsiderazione della figura della “nullità” per tutte “le operazioni di concentrazione e le intese”. Tale previsione generale potrebbe non essere giustificabile in tutti i casi, alla luce dell’introduzione di un ampio potere di apprezzamento tecnico-discrezionale, riservato all’Autorità, sulla base di meri indici orientativi di rilevazione della sussistenza di “posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo”.
Comunicazione politica
Il Consiglio di Stato rammenta che vanno chiariti alcuni aspetti relativi al filtro nell’accesso alla programmazione in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, dei Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentatività. In particolare dev’essere precisata la modalità per determinare il criterio del “sufficiente grado di rappresentatività”.
RAI
Il parere chiede di specificare meglio le ragioni per le quali si sono ampliati i requisiti di accesso alla candidatura per l’elezione del componente del consiglio di amministrazione espresso dall’assemblea dei dipendenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. Nell’ambito dell’adeguamento della normativa vigente, si invita il Governo a valutare se tra le cause ostative all’accesso alla carica di membro del consiglio di amministrazione o alla sua conservazione debba essere introdotto il riferimento anche ai commissari straordinari del Governo, in sintonia con quanto previsto dalla legge sul conflitto di interessi (legge n. 215/2004), e se, nel procedimento di revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, vada qualificato l’intervento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi come vero e proprio parere e non più come valutazione.
Agcom
Quanto alle previsioni su Agcom, ad avviso della Sezione il suo nuovo potere sanzionatorio in materia di violazioni delle norme sul diritto d’autore deve essere precisato e coordinato con le sanzioni esistenti. Oltre alle sanzioni a tutela dei minori, deve essere chiarito che le violazioni in materia di tutela dei diritti fondamentali e di accessibilità è sanzionata da Agcom anche nel caso in cui tali violazioni non riguardino i minori.
Precisazioni su sanzioni
“Deve essere infine precisato che Agcom applica le sanzioni non più con riferimento alle posizioni dominanti, ma con riguardo alle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo – scrive il CdS nel parere – In questa prospettiva, anche i poteri sanzionatori di AGCOM concernenti i servizi di piattaforma per la condivisione di video vanno raccordati con il diverso grado di specificità dei vari precetti. In termini generali, andrà operata una revisione della entità delle sanzioni, anche nel loro limite massimo, che tenga ragionevolmente conto del valore e del tipo di bene di volta in volta tutelato, allo scopo di assicurarne, da un lato, la portata deterrente e, dall’altro, l’idoneità a contribuire ad un adeguato e coerente sviluppo del mercato dell’audiovisivo, secondo i criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed efficacia“.
In collaborazione con: newslinet.com